1. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
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1. Se il valore dei beni o diritti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 51 definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si
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definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre dalla data di notificazione della
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2. La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente accertato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del
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2. Gli accantonamenti per l'imposta locale sui redditi non ancora definitivamente accertata sono deducibili a norma del comma 3 dell'articolo 64.
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3. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente alle dichiarazioni
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stata definitivamente stabilita.
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di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di
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