2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
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costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.
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quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
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nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il decimo.
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devoluzione, in aggiunta alle quote di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, quote costanti di ammortamento finanziario.
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di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui
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1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e
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quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero
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cento dei ricavi. L'eccedenza è deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati
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8. Per i beni concessi in locazione finanziaria sono deducibili quote costanti di ammortamento determinate in funzione della durata del contratto e
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durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
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