censuaria centrale, dispone per l'intera zona la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o
diritto
3. Le revisioni del classamento disposte al sensi degli articoli 26 e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in
diritto
diverso classamento dell'unità immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il
diritto
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono
diritto