Art. 75.
diritto
Art. 75
diritto
dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai comuni 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 76 e al comma 1 dell'articolo 77.
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disposizioni dei precedenti commi, nella misura del 70 per cento dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento dell'ammontare superiore a 10
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rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte
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