Art. 22.
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Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22
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2. Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22.
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1. La ratifica, la convalida e la conferma sono soggette all'imposta nella misura fissa, salvo il disposto dell'art. 22.
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altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art. 22 del testo unico.
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Art. 22
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Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
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posseduti, una contabilità unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondente alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
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Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei
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per scaglioni di reddito: fino a 6 milioni di lire 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27
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contratti dalla stessa e ancora indivisi. Il limite è elevato a 7 milioni di lire nei casi e alle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982
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