Art. 18.
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4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
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marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
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Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, di concerto con i Ministri
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Art. 18
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ammontare è computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18.
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imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il
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separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente
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7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta non è superiore a 18 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle
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dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non
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, determinati a norma degli ultimi due commi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non abbiano
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separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formarne il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.
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articoli 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo
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stati dedotti costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al
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