Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.
Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte dell'adottando.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i
informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando ».
. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo