(Riordinamento delle norme in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive)
di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e
concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali
E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al
in materia di profilassi internazionale, ivi compresa la zooprofilassi, e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni
e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi; b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali
) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande; p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla
possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente; e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne l'insorgenza; f
Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea