18 giugno 1958, n. 754, sempre che i rispettivi organi di gestione ne facciano richiesta.
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Con provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni costituiscono le unità sanitarie locali.
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previste dai rispettivi statuti.
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alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti.
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e riferirsi agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei rispettivi
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associati, e le comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti
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sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione; b) gli indirizzi di gestione dei predetti
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