Il procedimento di appello, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge è disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo
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Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli
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, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni; b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e
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