Art. 43.
diritto
Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono decise con le modalità indicate negli articoli 43 e seguenti.
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Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
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Art. 43.
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i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 e 48.
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della particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della
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privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo articolo 43.
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articoli 41, 42, 43, possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle
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prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'articolo 43 del testo unico delle leggi
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compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76; b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell'articolo 43
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41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della
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