L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 337 - Vigilanza del giudice tutelare. - Il giudice tutelare deve vigilare
genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore ».
affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte