L'articolo 197 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 197 - Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. - Il prelevamento autorizzato
L'articolo 195 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi