L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 164 - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. - E' consentita ai terzi la
capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà
matrimoniali ».
trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi