L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 269 - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. - La paternità e la
L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 278 - Indagini sulla paternità o maternità. - Le indagini sulla paternità o sulla
Le disposizioni della presente legge relative all'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, nonché alle azioni previste
giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata ».
giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa
che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la
può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento