L'articolo 273 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 273 - Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. - L'azione per ottenere
ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e
diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione ».
quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria
L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 119 - Interdizione. - Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di
, del minore e dell'interdetto. - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o