L'articolo 216 del codice civile è abrogato.
L'articolo 539 del codice civile è abrogato.
L'articolo 595 del codice civile è abrogato.
L'articolo 118 del codice civile è abrogato.
L'articolo 275 del codice civile è abrogato.
L'articolo 331 del codice civile è abrogato.
L'articolo 359 del codice civile è abrogato.
L'articolo 543 del codice civile è abrogato.
L'articolo 593 del codice civile è abrogato.
L'articolo 319 del codice civile è abrogato.
L'articolo 121 del codice civile è abrogato.
L'articolo 716 del codice civile è abrogato.
L'articolo 435 del codice civile è abrogato.
L'articolo 54l del codice civile è abrogato.
Il numero 3) dell'articolo 352 del codice civile è abrogato.
Gli articoli 780 e 2140 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 259 e 260 del codice civile sono abrogati.
E' abrogato il terzo comma dell'articolo 693 del codice civile.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 97 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: « Art. 97 - Documenti per la pubblicazione. - Chi
Gli articoli 574, 575 e 576 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 545, 546 e 547 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 152 e 153 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 271 e 272 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 212, 213 e 214 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 2832, 2833 e 2849 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 338, 339, 340 e 341 del codice civile sono abrogati.
Gli articoli 172, 173, 174, 175 e 176 del codice civile sono abrogati.
L'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 258 - Effetti del riconoscimento. - Il riconoscimento non produce effetti che
Gli articoli 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 e 230 del codice civile sono abrogati.
L'intitolazione del titolo XI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Dell'affiliazione e dell'affidamento.
La rubrica del titolo IX del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Della potestà dei genitori.
Gli articoli 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 del codice civile sono abrogati.
E' soppressa la suddivisione in paragrafi della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.
Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile, le parole: « patria potestà » sono sostituite dalle altre: « potestà di cui all'articolo 316 ».
L'intitolazione della sezione IV del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Della comunione convenzionale.
L'intitolazione della sezione I del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Della filiazione naturale.
L'intitolazione della sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Della comunione legale
L'intitolazione del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Della filiazione naturale e della
L'intitolazione della sezione II del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Del fondo patrimoniale
Dall'entrata in vigore della presente legge non può essere più pronunziata la nullità prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto
L'articolo 325 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 325 - Obblighi inerenti all'usufrutto legale. - Gravano sull'usufrutto legale gli
I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: Della successione dei parenti.
L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 281 - Divieto di legittimazione. - Non possono essere legittimati i figli che non
L'intitolazione della sezione V del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: Del regime di separazione dei
L'articolo 154 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 154 - Riconciliazione. - La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono
L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 107 - Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale
L'articolo 160 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 160 - Diritti inderogabili. - Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai
L'articolo 738 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 738 - Limiti della collazione per il coniuge. - Non sono soggette a collazione le
I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.
Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione