L'articolo 741 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 741 - Collazione di assegnazioni varie. - E' soggetto a collazione ciò che il
delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni
assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42.
provvede: 1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 2) con lo stanziamento annuale