L'articolo 580 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 580 - Diritti dei figli naturali non riconoscibili. - Ai figli naturali aventi
Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente
stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro