Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile, le parole: « patria potestà » sono sostituite dalle altre: « potestà di cui all'articolo 316 ».
L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 316 - Esercizio della potestà dei genitori. - Il figlio è soggetto alla potestà
capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332
potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore
provvedimenti contemplati dagli articoli 84 4, 90 7, 171 53, 194 73, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371
qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono lo esercizio della potestà spetta al genitore
disgiuntamente da ciascun genitore. Si applicano in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dello articolo 316