mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni ».
L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 279 - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non
dall'articolo 279 del codice civile, si applicano anche ai figli nati o concepiti prima della sua entrata in vigore.
donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti
diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della
capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332