Art. 194.
L'articolo 194 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 194 - Divisione dei beni della comunione. - La divisione dei beni della comunione
del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Dopo la celebrazione del
provvedimenti contemplati dagli articoli 84 4, 90 7, 171 53, 194 73, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 303, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371