L'articolo 2685 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione. - Si devono trascrivere le divisioni e
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successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi. La trascrizione del vincolo derivante
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trascrizione nei registri di cittadinanza ».
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margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti ».
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e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima
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