L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. - I
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matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice ».
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. - La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del
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consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione
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genitore vi sia l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; 3) che vi sia l'assenso dell'altro coniuge se
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