L'articolo 149 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 149 - Scioglimento del matrimonio. - Il matrimonio si scioglie con la morte di uno
diritto
L'articolo 191 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 191 - Scioglimento della comunione. - La comunione si scioglie per la
diritto