L'articolo 164 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 164 - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. - E' consentita ai terzi la
diritto
L'articolo 162 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 162 - Forma delle convenzioni matrimoniali. - Le convenzioni matrimoniali debbono
diritto
matrimoniali ».
diritto
capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà
diritto
L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 163 - Modifica delle convenzioni. - Le modifiche delle convenzioni matrimoniali
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matrimoniali ».
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trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi
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