L'articolo 119 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 119 - Interdizione. - Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di
diritto
disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente
diritto
mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralità di persone o enti di
diritto
diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione ».
diritto
può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in
diritto
essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere
diritto
I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.
diritto