L'articolo 170 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti. - La esecuzione sui beni del fondo e sui
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l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni
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L'articolo 326 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 326 - Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. - L'usufrutto
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fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il
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acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni
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l'usufrutto dei beni del figlio. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti
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