L'articolo 740 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 740 - Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. - Il discendente che succede per
diritto
ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e
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