Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i provvedimenti emanati dal tribunale ai sensi dell'abrogato articolo 340 del
diritto
Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del
diritto
L'articolo 310 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano
diritto
dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge ».
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