L'articolo 301 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 301 - Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato. - La potestà sull'adottato
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nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301 133, terzo comma, e 302. Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già
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