L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 251 - Riconoscimento di figli incestuosi. - I figli nati da persone, tra le quali
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251 del codice è autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere è minore. Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di
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maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'articolo 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse dal
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