Art. 234.
diritto
L'articolo 234 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 234 - Nascita del figlio dopo i trecento giorni. - Ciascuno dei coniugi e i loro
diritto
articoli 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e
diritto