Art. 163.
diritto
previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale
diritto
L'articolo 163 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 163 - Modifica delle convenzioni. - Le modifiche delle convenzioni matrimoniali
diritto