Art. 148.
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L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 148 - Concorso negli oneri. - I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista
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56, sui permessi e sulle licenze, nonché in ordine ai trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 11 ed ai ricoveri di cui all'articolo 148 del
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