Art. 147.
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L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 147 - Doveri verso i figli. - Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo
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dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti
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prescritto dall'articolo 147. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il
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nell'articolo 147. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 301 133, terzo comma, e 302. Il coniuge dell'affiliante può ottenere, nelle forme già
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allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147 ».
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