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Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

53677
Stato 28 occorrenze
  • 1973
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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(Reimportazione di merci che non hanno subito i previsti trattamenti)

Le merci estere di qualsiasi specie ed origine che vengono introdotte nel territorio doganale per essere sottoposte a determinati trattamenti possono

essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla esportazione temporanea quando i

Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, i

trattamenti di cui ai punti b) e c) del precedente articolo.

I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186 entro il termine di cui all'art. 179

tuttavia consentire, in casi particolari, che le merci predette formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali.

ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, siano distrutti sotto vigilanza doganale.

I prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art. 176 devono essere riesportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in

Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano

ricevere uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile riconoscere, all'atto della reimportazione, la identità ovvero l'avvenuto

esportazione, che le merci temporaneamente importate o i prodotti derivati dai trattamenti anche incompleti previsti dall'art. 176 siano, in tutto o in parte

assoggettate le merci temporaneamente esportate nel caso di importazione dal Paese ove hanno subito il trattamento o i trattamenti di cui al comma precedente.

assimilati formino oggetto di trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali di cui al comma precedente, alle condizioni prescritte per la temporanea

Alla reimportazione di merci che sono state esportate temporaneamente per essere sottoposte ad uno o più dei trattamenti previsti all'art. 200 sono

, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti

quando si tratta di imprese che eseguono determinati trattamenti in condizioni tecniche generalmente uniformi, su merci aventi caratteristiche costanti e

Le merci che, ai sensi del precedente comma, vengono sottoposte nei depositi franchi a trattamenti diversi dalle manipolazioni usuali sono assimilate

all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176.

Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte

In deroga alle disposizioni dell'art. 191, può essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176

Le merci temporaneamente importate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176 a cui le stesse siano state

consultivo di cui all'art. 221, quando le merci sono destinate a ricevere all'estero i trattamenti di cui ai punti a) e d) dell'art. 200. Il provvedimento

Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art

Tuttavia i prodotti ottenuti da trattamenti, ancorché incompleti, di merci temporaneamente importate da Paesi terzi alla Comunità economica europea

temporaneamente per subire i trattamenti richiamati nel precedente comma, per le quali l'autorizzazione è rilasciata dal capo della circoscrizione doganale.

ricevere uno o più dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile accertare l'impiego delle merci stesse nei prodotti da ottenere: a) lavorazione

La temporanea importazione è autorizzata dal capo della circoscrizione doganale dove devono avere inizio i trattamenti di cui al precedente articolo

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