L'importo del postagiro è riaccreditato al conto del correntista traente nel caso di inesistenza del conto beneficiario.
Sono rinviati al traente, entro il settimo giorno dalla data di arrivo, gli assegni ed i postagiro che non si siano potuti addebitare nel suo conto
Gli assegni ed i postagiro possono essere revocati fino a quando non siano addebitati sul conto traente, ma l'Amministrazione non assume alcuna
L'importo degli assegni può essere riaccreditato al conto del correntista traente nei casi di inesistenza, di irreperibilità o di rifiuto del
ufficio della località indicata dal traente, o in tutti gli uffici postali, secondo che eccedano o meno i limiti di importo fissati con decreto del
trattasi di versamento; dalla data di addebitamento sul conto del traente, se trattasi di postagiro; e dal 1 gennaio successivo all'anno cui si riferiscono