Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.
Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 ed 11 della legge 3 gennaio 1951, n. 27.
Le merci nazionali e nazionalizzate definitivamente esportate sono considerate estere agli effetti del presente testo unico, salve le disposizioni
Sono fatte salve, in deroga ai precedenti commi, le disposizioni emanate dai competenti organi delle Comunità europee in materia di restituzione di
Sono fatte salve, relativamente ai prodotti diversi da quelli indicati nel primo comma, le disposizioni di leggi speciali che prevedono agevolazioni
stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti.
Salve le maggiori facilitazioni previste dagli accordi internazionali, sono ammessi al regime dell'importazione ed esportazione temporanea di cui ai
agevolazioni fiscali previste dalla tariffa dei dazi doganali di importazione o da leggi speciali; sono altresì fatte salve le disposizioni di leggi
dei posti disponibili sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi, fatte salve le riserve di posti previste da altre leggi speciali a favore
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.
comma precedente dovrà essere emanato entro due anni dalla data stessa, facendo salve le situazioni di fatto già costituite.
. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.