Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuovere d'ufficio la procedura
base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso
La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il
Egli è altresì tenuto in via sussidiaria al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione
indicato nel primo comma non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso
Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica, possono essere esperimentati, entro il termine perentorio di sessanta giorni, i rimedi