Agli effetti doganali i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attività estrattive ottenuti nei territori extradoganali
(Importazione definitiva di prodotti ottenuti, già vincolati alla riesportazione)
(Esito dei prodotti ottenuti dalle merci temporaneamente importate)
(Distribuzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti)
Nei casi in cui l'importazione definitiva riguarda una frazione dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, i
(Agevolazioni per l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti)
I prodotti ottenuti dai trattamenti predetti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186 entro il termine di cui all'art. 179
ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176, siano distrutti sotto vigilanza doganale.
I prodotti ottenuti dai trattamenti di cui all'art. 176 devono essere riesportati, ovvero introdotti nei depositi doganali o in depositi franchi o in
fiscali per l'immissione in consumo nel territorio doganale di prodotti ottenuti in territori extradoganali.
, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti
all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176.
Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte
lavorazione, dei coefficienti di rendimento, dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscontri tecnici presso i depositi o stabilimenti
In deroga alle disposizioni dell'art. 191, può essere consentito che prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorché incompleti, previsti dall'art. 176
Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale può consentire che i prodotti ottenuti dai trattamenti previsti dall'art
Tuttavia i prodotti ottenuti da trattamenti, ancorché incompleti, di merci temporaneamente importate da Paesi terzi alla Comunità economica europea
merce; b) lo scopo per il quale viene effettuata la temporanea esportazione; c) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono essere
; e) il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186; detto termine, salvo che non sia