Interferenze
Le stesse norme di cui sopra, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e tubazioni
Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 del presente decreto, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle telecomunicazioni ed alle
metalliche sotterrate che non presentano interferenze con impianti di telecomunicazioni.
Nelle interferenze tra cavi di telecomunicazioni sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli
o interferenze da parte di altri apparecchi autorizzati.
In questo ultimo caso per i tratti di linee che abbiano interferenze con impianti di telecomunicazioni, i competenti organi dell'amministrazione ne
giugno 1968, n. 1062; b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di telecomunicazioni; c) qualunque ne sia la classe
eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere la concessione