(Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali)
La garanzia globale di cui all'art. 30 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 deve essere prestata in relazione alla presunta entità dei diritti e
La garanzia costituita ai sensi dell'art. 33 del Regolamento predetto deve essere prestata per somma indeterminata, qualora non sia costituita da un
garanzia per determinate operazioni doganali.
Per la determinazione dell'ammontare delle cauzioni da prestarsi a garanzia degli obblighi connessi con le operazioni doganali non si computano gli
A garanzia dell'obbligo della presentazione delle merci alla dogana di destinazione nel termine di cui al penultimo comma di quest'articolo, il
primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione.
che venga accertato in modo indubbio che la riparazione sia stata effettuata gratuitamente per obblighi di garanzia o per difetti di fabbricazione.
una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa.
prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
territorio doganale qualora la garanzia prescritta per i detti regimi doganali copra anche le somme richieste a titolo di restituzione od abbuono. In tali casi
In tutti i casi in cui è prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa può essere
l'esonero dalla emissione del documento doganale e dalla prestazione della garanzia nonché la possibilità di impiego nel traffico interno dei veicoli
marittimo, purché la garanzia prestata dallo speditore sia valida per l'intero percorso e ricorra altresì una delle seguenti condizioni: a) si tratti di
Salvo quanto diversamente stabilito nel presente decreto, il concessionario deve prestare cauzione a garanzia degli obblighi assunti.
garanzia degli obblighi assunti.