Sono riconosciuti validi i mezzi di identificazione adottati dagli uffici doganali di partenza ovvero dalle amministrazioni ferroviarie che assumono
materia di temporanea custodia nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali dei bagagli dei viaggiatori provenienti dall'estero.
gestire direttamente od a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine ed in
interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonché presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti
funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento; e) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e