(Merci in libera pratica negli Stati membri delle Comunità europee)
Circolazione delle merci fra i Paesi membri delle Comunità europee (Transito comunitario).
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai soli prodotti e per i tributi che verranno indicati dal Consiglio delle Comunità europee
Sono fatte salve, in deroga ai precedenti commi, le disposizioni emanate dai competenti organi delle Comunità europee in materia di restituzione di
diversamente disposto dai competenti organi delle Comunità europee.
con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee.
disposizioni adottate dal Consiglio delle Comunità europee.
Ministri delle Comunità europee il 18 marzo 1969, è assimilato, a tutti gli effetti, alle destinazioni doganali previste dall'art. 55, punto 1
Comunità europee il 4 marzo 1969, anche se incompatibili con le disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione.
armonizzate con quelle eventualmente fissate in seno agli organi delle Comunità europee.
Nei casi di esportazione di merci con abbuono o restituzione di diritti diversi da quelli previsti dai competenti organi delle Comunità europee in
europee il 4 marzo 1969, devono essere vincolati al regime della temporanea importazione e sono sottoposti a tutti gli effetti alle norme degli articoli
europee per la attuazione della direttiva n. 69/73/C.E.E., concernente il regime del perfezionamento attivo, adottata dal Consiglio delle Comunità
europee per la attuazione delle direttive numeri 69/74/C.E.E. e 69/75/C.E.E., concernenti rispettivamente i depositi doganali ed i depositi e punti
Comunità europee o in altra sede internazionale. E' fatta salva in ogni caso la facoltà degli organi finanziari di eseguire controlli diretti sulle
navigazione, con particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunità europee.
diversamente disposto nelle norme adottate dai competenti organi delle Comunità europee, è fissato in rapporto alle esigenze del trattamento da effettuare