Sono fatti salvi, per quanto concerne i casi contemplati nella lettera f), i maggiori benefici concedibili in base al terzo comma dell'art. 140.
Salvo che non sia diversamente disposto da altre norme di legge, nei casi contemplati nel precedente comma l'obbligazione tributaria si ritiene sorta
da quelli contemplati dall'art. 42 del regolamento (C.E.E.) n. 542/69.
; detto periodo può essere illimitato, ma nei casi contemplati nell'art. 178, primo comma, lettera b), non può essere superiore a nove mesi.