Art. 57.
Per l'ammissione delle merci alla importazione definitiva deve essere presentata apposita dichiarazione, compilata a norma dell'art. 57.
La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'art. 57.
Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario della merce, nelle forme indicate nell'art. 57.
Quando la spedizione si effettua per via di terra, o per via aerea, deve essere presentata, nei modi stabiliti dall'art. 57, una dichiarazione nella
La dichiarazione per la temporanea esportazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere
La dichiarazione per la temporanea importazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere
modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 57. La dichiarazione deve altresì indicare la data e il numero della bolletta di temporanea importazione della
modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 57. La dichiarazione deve altresì indicare la data e il numero della bolletta di temporanea esportazione della
La precedente disposizione non si applica: a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della
Art. 57.