Art. 253.
La disciplina stabilita nei precedenti articoli 253, 254 e 255 non riguarda i natanti adibiti esclusivamente al servizio nei porti, nelle rade e
agevolazioni previste negli articoli 253, 254, 257 e 258 non sono applicabili nei confronti delle navi o degli aeromobili battenti la bandiera di altri
Art. 253.