Art. 207.
Salvo quanto previsto negli articoli 207, 208 e 209, le merci vincolate al regime della temporanea esportazione conservano la condizione giuridica di
E' concessa l'esenzione dai diritti doganali di cui all'art. 207 alle merci temporaneamente esportate per essere riparate all'estero, a condizione
mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 191, 192 e 193, anche i diritti doganali dovuti a norma dell'art. 207.
Art. 207.