18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; c) la legge 14 maggio 1965, n. 576; d) la legge
nei casi espressamente indicati nel presente decreto, sia anche negli altri previsti nel regio decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520, e
-legge 14 giugno 1925, n. 884, determina le modalità e le condizioni della concessione.